Aborto in Spagna, la falsa retromarcia


di Tommaso Scandroglio Share on facebook Share on twitter


Il 20 dicembre il Consiglio dei ministri spagnolo su proposta del ministro della Giustizia Alberto Ruiz-Gallardón ha approvato un disegno di legge che riforma l’attuale disciplina sull’aborto procurato. La legge, se approvata, prenderà il nome di “Legge organica per la protezione della vita del concepito e dei diritti della donna incinta”.
I giornali nostrani hanno titolato la notizia quasi a senso unico: “Spagna, controriforma sull’aborto” (La Repubblica); “Aborto: Spagna fa retromarcia” (Il Corriere della Sera); “Svolta sull’aborto” (La Stampa); “La Spagna ci ripensa e sconfessa Zapatero: giro di vite sull’aborto “ (Il Giornale); “Spagna, dietrofront sull’aborto” (Il Secolo XIX). Insomma a dar retta ai giornalisti parrebbe che il governo di Mariano Rajoy abbia rivoluzionato la disciplina sull’aborto rispetto alla precedente legge di Zapatero. Le cose invece non stanno così se si va a leggere la “Relazione sul progetto di legge sulla tutela della vita del nascituro”. A fronte di lievissime modifiche più restrittive, il quadro normativo nella sua sostanza non cambia.
Innanzitutto la legge non è stata approvata, così come invece sostiene l’Ansa: il disegno di legge dovrà passare il vaglio dal Parlamento. I numeri ci sono per far passare la legge, ma le sorprese potranno non mancare vista la pressione mediatica e sociale che ha suscitato questo Ddl.
Andiamo ora a verificare quali sono le reali modifiche del disegno di legge rispetto alla legge Zapatero del 2010. Il Ddl prevede che si possa abortire, dopo un periodo di riflessione di 7 giorni, fino alla 22° settimana per grave (qualificato poi come “importante”) pericolo per la vita o per la salute psicofisica della donna. Il futuro danno eventuale, ma non certo, dovrà essere duraturo ma non irreversibile. Va da sé che la dichiarazione di una donna la quale affermi che il bambino le procurerà un rilevante fastidio psicologico potrà benissimo configurare una grave situazione di pericolo per la sua psiche (e fintantoché il bambino vivrà il danno sarà duraturo).
Cambia qualcosa rispetto alla normativa attuale? Quasi nulla. Infatti la legge attualmente vigente prevede all’art. 14 che fino alla 14° settimana si può abortire senza fornire alcuna motivazione. Con la nuova legge basterà certificare un “pericolo grave per la psiche della donna” e il gioco è fatto: nulla muterà.
La legge Zapatero poi prevede all’art. 15 che si può accedere all’aborto anche fino alla 22° settimana in caso di «grave pericolo per la vita o la salute della donna» e rischio di gravi anomalie per il feto. Anche in questo caso nulla cambia: il “grave pericolo per la vita e la salute della donna” abbiamo visto che è criterio presente anche nel Ddl e in merito all’assenza in questo disegno di legge del criterio di perfettibilità fisica del feto, tale assenza è solo apparente. Infatti una donna a cui verrà comunicato che il feto potrebbe avere delle malformazioni sarà legittimata ad accedere all’aborto perché il timore di avere un figlio malformato sarà in grado di provocare uno stato d’ansia profondo e dunque ricadremmo nel caso previsto dal Ddl afferente al pericolo per la salute psichica delle donna.

C’è infatti da ricordare che vigente la prima legge sull’aborto del 1985 – legge che secondo i detrattori del presente Ddl torna ora di attualità nel suo contenuto restrittivo – il 98% degli aborti era praticato per motivi attinenti a disturbi psicologici. Tale criterio quindi, come per la legge Zapatero, sarà il portone di ingresso per qualsiasi richiesta d’aborto.
La nuova legge inoltre prevede, come la precedente, che si possa sopprimere il bambino anche nel caso di stupro: la richiesta deve essere fatta entro la 12° settimana.
Un aspetto apparentemente innovativo è poi il seguente: il certificato per accedere all’aborto dovrà essere redatto da due medici specialisti nella patologia/disturbo che causa il pericolo per la vita o la salute della donna, medici che non dovranno poi procurare l’aborto e che non devono nemmeno lavorare nella stessa struttura dove si farà l’intervento abortivo. Tale iter era già presente nella legge Zapatero (art. 15), sebbene limitata per gli aborti tra la 14° e 22° settimana e con l’esclusione della previsione riguardante il rapporto di lavoro tra struttura ove si praticherà l’aborto e medico che rilascia il certificato.
Poi c’è da aggiungere che questa procedura di certo non limiterà gli aborti. Infatti se un medico è abortista – fosse anche uno psicologo o un dermatologo - poco gli importerà che l’aborto sarà eseguito da un suo collega. Se sarà d’accordo sull’aborto firmerà la relazione/certificato. Naturalmente in caso di emergenza il certificato dei due medici non sarà necessario. Da qui la domanda: chi potrà mai sindacare lo stato di emergenza ravvisato dal medico che effettuerà l’aborto?
Anche per il nuovo Ddl si può abortire dopo la 22° settimana, così come prevedeva la “La legge organica sulla salute sessuale e riproduttiva e sull’interruzione volontaria della gravidanza” del marzo del 2010. Quest’ultima permetteva di accedere all’aborto dopo la 22° settimana nel caso di malformazioni del feto incompatibili con la vita del feto stesso o nel caso di infermità estremamente gravi e incurabili del nascituro (art. 15 lettera c.). Non si prevedeva che tali anomalie dovessero per forza intaccare la salute della madre per legittimare una richiesta di aborto.
Il nuovo Ddl stringe le maglie, ma solo di poco. Infatti stabilisce che oltre la 22° settimana si potrà abortire se la madre è in pericolo di vita o in presenza di anomalie del feto incompatibili con la vita del nascituro e che possono nuocere alla madre, a patto che queste anomalie non siano state scoperte da precedenti accertamenti, pur potendo essere rilevate anche in precedenza, o a patto che solo nel momento attuale tali malformazioni possano essere scoperte. Il vincolo della “salute della donna” abbiamo visto che è facilmente flessibile: qualsiasi malformazione può intaccare la serenità di una donna. Il vincolo invece dell’incompatibilità della patologia con la viabilità del feto parrebbe invece più ostico da superare.
Passiamo alle minorenni. Le ragazze minori, tra i 17 e i 18 anni, potranno sempre abortire ma, a differenza della legge Zapatero (art. 13), ora verrà ripristinato il consenso apparentemente vincolante dei genitori. A questo proposito sappiamo bene che in non pochi casi la minore arriva all’aborto non solo con il consenso dei genitori ma spinta da costoro quando la ragazza è recalcitrante. Senza poi contare che l’eventuale dissenso dei genitori vale come il due di picche a briscola chiamata: infatti è previsto che se c’è dissidio tra minore e genitori risolve il tutto il giudice minorile che valuterà non tanto il merito, cioè la richiesta di abortire della minore, ma la sua maturità (così come avviene in Italia). Le minorenni sotto i 17 anni secondo il Ddl potranno abortire ma sempre con il consenso dei genitori. Anche in questo caso se c’è disaccordo con i genitori valuterà sempre il giudice il da farsi. Però nella fattispecie specifica il magistrato dovrà verificare se la mancanza del consenso dei genitori è nel miglior interesse del bambino.
Per il medico – e non per la donna – che non rispetta i deboli vincoli di cui sopra è previsto il carcere da uno a tre anni (prima era prevista un’ammenda pecuniaria). Da qui alcune domande sulla reale efficacia di questa sanzione: chi verificherà se le condizioni previste dalla legge saranno state rispettate? Condizioni a cui, tra l’altro, abbiamo visto è facilissimo ottemperare . Inoltre, chi vorrebbe mai denunciare il medico? Gli infermieri abortisti? Non certo la donna che ha ottenuto ciò che voleva, cioè l’aborto. Un nota bene: della multa alla donna che abortisce di cui parlano i giornali non c’è traccia nella Relazione.
Infine viene vietata ogni pubblicità pro-aborto nelle cliniche.
Come abbiamo visto nella sostanza nulla è cambiato. Per quale motivo? Perché il principio ispiratore del Ddl è il medesimo sposato da Zapatero: il nascituro non è pienamente riconosciuto come soggetto di diritto. Infatti nella “Relazione sul progetto di legge sulla tutela della vita del nascituro” tanto per tranquillizzare tutti sul fatto che niente di radicalmente nuovo è stato inserito nel Ddl così si scrive: il progetto di legge “sottolinea che la protezione della vita del ‘nascituro’ non ha carattere assoluto se entra in conflitto con la vita e la dignità della donna che sono più importanti”. Tradotto: ci sono persone di serie A e persone di serie B. Più avanti poi si legge: “E’ pienamente garantita l’attenzione alla donna che vede la necessità di interrompere la gravidanza in ogni caso dato che la prestazione per l’interruzione della gravidanza nei casi depenalizzati resteranno coperti dal portafoglio comune di base dei servizi sanitari del Sistema Nazionale della Salute”. Il principio cardine rimane la sovrana autodeterminazione della donna.
Il Partito Popolare (PP) di Rajoy allora va nella stessa direzione del Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE) di Zapatero ma solo più lentamente, come ha acutamente evidenziato il giornalista Carlos Esteban su La Gaceta: “Se un giorno il PSOE difenderà il cannibalismo, il PP direbbe che mangiare le braccia e le gambe di qualcuno andrebbe bene, ma non spingiamoci oltre”. Sempre Esteban poi fa un’analisi di quello che sta accadendo in Spagna, che potrebbe essere applicata anche alla nostra legge 194: quando la legge sull’aborto del 1985 fu approvata, i partiti conservatori la osteggiarono e i progressisti invece la difesero con quegli stessi argomenti che oggi i conservatori usano per difendere l’attuale Ddl che mima quella normativa del 1985 tanto combattuta da loro stessi una trentina di anni fa.

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